Art. 9.
           Formalita' in materia di contratti, pubblicita'
    e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale
  1.  Per  il  collocamento  dei  libretti di risparmio postale Poste
italiane  Sp.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al
pubblico i Fogli Informativi.
  2.  I  contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio
postale  sono  redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle
condizioni  generali  di  contratto, e' consegnato al sottoscrittore,
unitamente al libretto.
  3.  Le  comunicazioni  della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di
risparmio   postale,   ivi   comprese  quelle  inerenti  a  eventuali
variazioni  contrattuali  sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al
comma  4,  sono  effettuate  mediante l'inserzione di appositi avvisi
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica e nel sito web della CDP
S.p.a.  Al  fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni
queste  ultime  possono essere rese note anche mediante l'esposizione
di  appositi  avvisi  nei locali aperti al pubblico di Poste italiane
S.p.a.,  nonche'  mediante  pubblicazione  su quotidiani a diffusione
nazionale,  di  cui  uno  economico,  con l'indicazione degli estremi
della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero
con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione.
  4.  Se  nei  contratti  e'  convenuta  la  facolta'  di  modificare
unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli
di  tipo  generalizzato  non  possono avere effetto nei confronti del
sottoscrittore  in  data anteriore a quella della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Entro  quindici giorni dalla
pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto
senza  penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione  delle  condizioni  precedentemente  praticate.  Fatto
salvo   quanto   previsto   in   materia  di  recesso,  l'informativa
individuale viene resa alla prima occasione utile.
  5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a
richiesta  e  gratuitamente,  con  cadenza  annuale, la comunicazione
informativa  sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle
valute,  sugli  interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate
nonche',  a  richiesta  e a proprie spese, entro un congruo termine e
comunque  non  oltre  novanta  giorni dalla richiesta, copia inerente
alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
  6. Gi schemi della documentazione individuata dal presente articolo
sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.