Art. 9. Formalita' in materia di contratti, pubblicita' e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale 1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste italiane Sp.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i Fogli Informativi. 2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al libretto. 3. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonche' mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. 4. Se nei contratti e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile. 5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a richiesta e gratuitamente, con cadenza annuale, la comunicazione informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate nonche', a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. 6. Gi schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.