IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
             della qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e dei servizi del Ministero
                delle politiche agricole e forestali

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  recante  norme  regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento  ed  i  limiti  posti  alle scommesse; l'art. 7, comma 2,
dello  stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998
che  affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il
cavallo  si  considera  regolarmente  partito  e le conseguenze sulle
scommesse  della  mancata  convalida  dell'ordine  di  arrivo o della
soppressione  della  corsa,  nonche'  di  eventuali  variazioni della
stessa;  l'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169
del  1998  che  demanda  ai  menzionati  decreti la determinazione di
ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;
  Visto  l'art.  22,  comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
secondo  il  quale  il  divieto  di  utilizzazione  del  sistema  del
riferimento  alle  quote  del  totalizzatore,  previsto  dall'art. 4,
comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169,  non  si applica alle scommesse
multiple libere con piu' di due eventi;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Visto   il  parere  favorevole  dell'UNIRE  espresso  con  nota  n.
2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;
  Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alle deleghe contenute
nella  normativa  sopra citata adottando le disposizioni tecniche che
disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Scommesse effettuabili

  1.  Le  scommesse  possono  essere  effettuate al totalizzatore o a
quota fissa.
  2.   Agli   effetti   del   presente   provvedimento  sono  ammesse
esclusivamente le seguenti scommesse:
    singola;
    plurima;
    multipla;
    multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.