IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate; Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003; Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli; Decreta: Art. 1. Scommesse effettuabili 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa. 2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse: singola; plurima; multipla; multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.