Art. 10. Scommesse singole 1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa. 2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7. 3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente. 4. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo: primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di quattro e non piu' di sette cavalli; primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli. 5. La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato: primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non piu' di sette cavalli; primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli. 6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.