Art. 11. Scommesse plurime 1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa. 2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia. 3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli. 4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia. 5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004. 6. Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione «categoria unica» e «due categorie» intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie. 7. Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa. 8. Affinche' possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli «N» cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due. 9. Se il numero dei partenti effettivi di una corsa e' uguale o inferiore agli «N» cavalli previsti dalla plurima piu' uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate. 10. Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima e' riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.