Art. 11.
                          Scommesse plurime

  1.   Plurima   e'   la  scommessa  avente  per  oggetto  i  cavalli
classificati ai primi «N» posti di una corsa.
  2.  La  scommessa  plurima  accoppiata  vincente  in ordine, ha per
oggetto  i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti
dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai
sensi  dell'art.  4,  almeno  quattro  cavalli che non siano tutti in
rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine
unicamente  nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in
rapporto di scuderia.
  3.  La  scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per
oggetto   i   cavalli   comunque  classificati  ai  primi  due  posti
dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai
sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.
  4.  La  scommessa  plurima  accoppiata  piazzata ha per oggetto due
cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in
una  corsa  nella  quale  risultino  partenti,  ai sensi dell'art. 4,
almeno  nove  cavalli.  Per  tale  scommessa non viene considerato il
rapporto di scuderia.
  5.  La  scommessa  plurima  che prevede tre cavalli ed oltre ha per
oggetto  i  cavalli  classificati  ai  primi «N» posti dell'ordine di
arrivo.  Per  tali scommesse possono essere previste due categorie di
vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5
del decreto interministeriale 3 giugno 2004.
  6.  Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima
deve   essere  precisato  nel  programma  ufficiale  con  la  dizione
«categoria  unica»  e «due categorie» intendendosi come vincente, per
quest'ultima  categoria,  sia le scommesse in ordine che le scommesse
non  in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e'
ripartito  al  50%  come  disponibile  a  vincite di ognuna delle due
categorie.
  7.  Per  quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa
assimilabili si rimanda all'apposita normativa.
  8.  Affinche'  possa  essere  effettuata  una scommessa plurima, il
numero  dei  cavalli  considerati  partenti ai sensi dell'art. 4 deve
essere  almeno  pari  a  quello  degli  «N»  cavalli  previsti  dalla
scommessa moltiplicato per due.
  9.  Se  il  numero  dei partenti effettivi di una corsa e' uguale o
inferiore  agli  «N»  cavalli  previsti  dalla  plurima  piu' uno, le
scommesse sulla plurima sono rimborsate.
  10.  Qualora  l'arrivo  di una corsa comprenda un numero di cavalli
inferiore  a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite
della  scommessa  plurima  e' riportato secondo le norme stabilite di
cui all'art. 17.