Art. 2.
                   Programma ufficiale delle corse

  1.  Le  norme e le modalita' che caratterizzano ogni singola corsa,
il  nome  dei  cavalli  che  vi  partecipano  con  l'indicazione  dei
rispettivi  pesi,  numeri  di  sella,  fantini,  numeri di steccato e
distanze  per  le  corse  al galoppo, guidatori, numeri di partenza e
distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e
sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione
dei  partenti  redatta  dalle  societa'  di  corse nel rispetto delle
disposizioni emanate dall'UNIRE.
  2.  Il  programma  ufficiale,  redatto  e pubblicato dall'UNIRE con
riferimento  alla  dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa,
precisa  anche  la  tipologia  delle  scommesse  accettabili  nonche'
eventuali  multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le
corse di riferimento che le compongono.
  3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie
del  trotto  o  dai  commissari  del  galoppo,  anche  in conseguenza
dell'applicazione  dei  regolamenti  tecnici,  sono  comunicate dalle
societa'  di  corse  all'UNIRE  che  provvede a comunicarle ad AAMS -
direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.
  4.  La  direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al
programma  ufficiale,  comunicate  dall'UNIRE, comportino il rimborso
delle  scommesse,  dispone il rimborso delle scommesse accettate fino
all'orario  della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e
puo'  disporre  la  riapertura  dell'accettazione  sulla  base  delle
modifiche apportate allo stesso programma.
  5.  Presso  ogni  punto di accettazione delle scommesse deve essere
predisposto  un  apposito  albo  nel  quale  debbono essere affissi i
programmi  ufficiali  e  tutti  i comunicati relativi alle variazioni
delle  corse  e  alle  disposizioni  riguardanti l'accettazione delle
scommesse.
  6.  Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso
delle scommesse sono:
    l'errato nome di un cavallo;
    le  variazione  di  peso  e  di  distanza  non  rientranti  nelle
tolleranze  dei regolamenti tecnici delle varie specialita' dei Paesi
in cui ha svolgimento la corsa;
    le  variazioni  delle  caratteristiche della pista di svolgimento
della corsa;
    le   variazioni   delle  modalita'  di  partenza,  salvo  i  casi
espressamente   previsti   dai   regolamenti   tecnici   delle  varie
specialita' dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
    le  variazioni  dei  rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione
delle variazioni causate dal ritiro di uno o piu' cavalli in rapporto
di scuderia.