Art. 2. Programma ufficiale delle corse 1. Le norme e le modalita' che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle societa' di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE. 2. Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia delle scommesse accettabili nonche' eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono. 3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto o dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate dalle societa' di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle. 4. La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e puo' disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma. 5. Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse. 6. Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono: l'errato nome di un cavallo; le variazione di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialita' dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa; le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa; le variazioni delle modalita' di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialita' dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa; le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o piu' cavalli in rapporto di scuderia.