Art. 4. Inizio dell'accettazione delle scommesse 1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse e' quello che la societa' di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessuna scommessa puo' essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, puo' disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.