Art. 4.
              Inizio dell'accettazione delle scommesse

  1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse e' quello
che  la  societa'  di  corse  dichiara, con apposito comunicato ed in
riferimento  alla  dichiarazione  dei  partenti, non essersi ritirati
dalla  corsa  alle  ore  nove  e  trenta  del  giorno previsto per lo
svolgimento   della   corsa   stessa   e  comunque  per  le  riunioni
antimeridiane   almeno   due   ore  prima  dell'orario  ufficiale  di
svolgimento  della  prima  corsa in programma. Nessuna scommessa puo'
essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da
parte  dell'UNIRE  del  predetto  comunicato.  Su proposta dell'UNIRE
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  puo' disporre
l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della
dichiarazione dei partenti.