Art. 5.
                      Annullamento di scommesse

  1.  Le  scommesse  possono  essere  annullate  soltanto  in caso di
mancato  ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di
riscontro da parte dello stesso della difformita' degli estremi della
scommessa   alla   richiesta   entro   due   minuti   dall'orario  di
registrazione  da  parte  del totalizzatore nazionale, stampato sulla
ricevuta  e  comunque  entro il termine di chiusura dell'accettazione
delle scommesse.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non e' ammesso l'annullamento
di  una  scommessa  gia'  effettuata  neppure per la sostituzione del
fantino  o  del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore
nelle  corse  al  trotto  ne'  per  eventuali  variazioni ammesse dai
regolamenti tecnici delle rispettive discipline.