Art. 5. Annullamento di scommesse 1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformita' degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non e' ammesso l'annullamento di una scommessa gia' effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto ne' per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline.