Art. 7.
                        Rapporto di scuderia

  1. Due o piu' cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo
se  dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma
ufficiale,   tenuto  conto  dei  regolamenti  tecnici  del  Paese  di
svolgimento delle corse.
  2.  Nel  caso  partecipino  alla stessa corsa due o piu' cavalli in
rapporto  di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e
a  quota  fissa,  sul  vincente  e  sulle  multiple di vincenti, sono
rilasciate  con  la  precisa indicazione del numero del cavallo della
scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.