Art. 7. Rapporto di scuderia 1. Due o piu' cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del Paese di svolgimento delle corse. 2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o piu' cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.