Art. 8.
                       Pagamento delle vincite

  1.  Quindici  minuti  dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima
corsa  della  giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle
vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine sono pagabili
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto
della scommessa.