Art. 10. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.