Art. 10.

  Sono  conferite  pensioni,  assegni  o  indennita'  di  guerra,  ai
cittadini  italiani  divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini
italiani  morti  per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa
violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte.
  Sono  considerati  fatti  di  guerra,  agli  effetti della presente
legge,  i  fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali
od  estere,  alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle
operazioni  di  guerra,  o  che,  pur  non  essendo  coordinati  alla
preparazione  ed  alle  operazioni  belliche, siano stati occasionati
dalle stesse.
  Sono  considerati  dipendenti  da  fatti di guerra anche la morte o
l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione
di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
  E'  sempre  presunta  la  dipendenza  dal  fatto  di  guerra quando
l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico
provocato  da  un  minorenne,  nonche'  da  scoppi di ordigni bellici
provocati  da  terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i
responsabili.
  Sono  conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei
casi  di  morte  o  di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o
maltrattamenti,  durante  l'internamento  in  Paese estero o comunque
subiti ad opera di forze nemiche.