Art. 11.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo precedente si applicano anche
nel   caso   della   esistenza   di   un   rapporto   di   dipendenza
dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
  Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in
materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in
virtu'  di  contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra
la  indennita'  stessa,  e  la  pensione, l'assegno o l'indennita' di
guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
  La  pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile
con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno
che   tale  indennizzo  derivi  da  atti  di  previdenza  facoltativi
esistenti a favore dell'interessato.