Art. 13.

  L'opzione  per  l'indennita'  di  infortunio  implica rinunzia alla
pensione  o  all'assegno  di  guerra  anche  per  i successivi aventi
diritto.
  Qualora  vi  siano  piu'  aventi diritto a pensione o ad assegno di
guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a
costui  e' liquidata la parte di indennita' che gli sarebbe spettata,
se  anche  gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno
di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione
o  dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero
partecipato.
  Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia
optato  per  la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota
e' ripartita tra gli altri.
  Quando  l'interessato  opti  per  la indennita' e vi siano altri ai
quali  potrebbe  in  tutto  o  in parte devolversi successivamente il
diritto  alla  pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina
se  e  quale  quota  della indennita' che si corrisponde debba essere
vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.