Art. 13. L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per la indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.