Art. 14.

  Nei  casi  di  invalidita'  o  di  morte  di militari per eventi di
servizio  prestato  in  territori  esteri,  gli  aventi  diritto alla
pensione  o  all'assegno  di  guerra hanno facolta' di optare, con le
norme  di  cui  agli  articoli  12  e 13, fra la pensione o L'assegno
stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di
detti territori.
  L'opzione  per  la  pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia
alla  indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono
devolute all'Erario.