Art. 16.

  Nel  caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi
di   navi   mercantili  i  quali,  al  momento  del  disastro,  erano
militarizzati,  e'  in  facolta'  degli  interessati di optare fra la
pensione,    l'assegno   o   l'indennita',   previsti   dalla   legge
sull'assicurazione  contro  gli  infortuni  degli  operai sul lavoro,
vigenti  alla  data del sinistro, nonche' dalle disposizioni speciali
per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
  Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12
e 13.