Art. 17.

  Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di
guerra  o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte,
hanno   sempre  facolta'  di  optare  per  la  pensione  privilegiata
ordinaria,  che  spetterebbe  a  termini  delle  disposizioni vigenti
all'epoca  in  cui  si verifico' l'evento di servizio, e in base agli
stipendi  goduti  a  quella  data,  integrata dagli assegni accessori
annessi  alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale
temporaneo  istituito  con  decreto  legislativo 29 dicembre 1946, n.
576.
  Agli  impiegati  civili,  agli  operai ed agli agenti con diritto a
pensione  a  carico  del  bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti
sotto  le  armi  in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di
guerra  o  attinente  alla  guerra,  riportino  ferite  o contraggano
infermita'  che  li rendano permanentemente inabili anche al servizio
civile,  e  alle loro famiglie quando da tali ferite o infermita' sia
derivata la morte, in luogo della pensione di guerra vieni liquidata,
se  piu' favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro
in  base  alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento
in  cui  sorge  il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi
alla,  pensione  di  guerra,  in  essi  compreso  l'assegno  speciale
temporaneo di cui al precedente comma.
  La stessa disposizione si applica anche, ai pensionati civili dello
Stato,  richiamati  alle  armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo
allo  stipendio  o  alla  paga, di cui erano provvisti all'atto della
cessazione dal servizio civile.
  La  pensione,  di guerra sostituisce quella precedentemente goduta,
ma non puo' essere inferiore a questa.
  La  causa  della  morte,  delle lesioni o delle infermita', la loro
gravita'  e  le  loro  conseguenze,  sono  accertate secondo le norme
stabilite dalla presente legge.
  Le  disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19
sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di
guerra di cui all'art. 10.