Art. 18.

  Gli  impiegati  e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che
provvedono  al  pagamento  delle  pensioni con i propri bilanci o con
fondi  speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli
Enti  pubblici  che  facciano  al  proprio  personale  un trattamento
privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per
causa  di  servizio,  quando  siano  morti o divenuti permanentemente
inabili  al  servizio  per le cause indicate nel precedente articolo,
sono  considerati  morti  o  feriti a causa dell'esercizio delle loro
funzioni   agli   effetti  della  pensione  privilegiata,  dovuta  in
applicazione  dei  regolamenti  degli  Enti  e  delle Amministrazioni
suddette,  qualora  detta  pensione  sia piu' favorevole di quella di
guerra.
  La  differenza  tra gli assegni liquidati in applicazione del comma
precedente  e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni
proprie  delle  Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a
carico dello Stato.