Art. 19.

  Le  norme  di  cui all'articolo precedente si applicano altresi' ai
dipendenti  di  tutti  gli  Enti per i quali sia ammesso, dalle norme
vigenti,  il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato,
in  dipendenza  dei  servizi  a  quelli  e  a  questo rispettivamente
prestati,  agli  iscritti  alla  Cassa  nazionale  per  la previdenza
marinara;  nonche'  a  tutti  gli iscritti ai fondi, e trattamenti di
previdenza  costituiti  presso  l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,  in  virtu'  di  disposizioni  legislative  e regolamentari,
ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e
l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.
  Le  stesse  norme  si  applicano  alle varie categorie di personale
iscritto  agli  Istituti  di  previdenza amministrati dalla Direzione
generale  omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo
iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Se  gli  Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai
commi   precedenti,   siano  tenuti  a  corrispondere  solamente  una
indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo
si  provvede  alla sua valutazione in rendita, vitalizia o temporanea
in  base  alle  apposite  tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti
delle singole gestioni o delle gestioni affini.