Art. 2.

  La  morte  o  l'invalidita'  da'  diritto  a  pensione,  assegno  o
indennita'  di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che
l'hanno  determinata siano state riportate od aggravate per causa del
servizio di guerra.
  Si  presumono  dipendenti  dal  servizio  di  guerra,  salvo  prova
contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate
in  occasione  della  prestazione  di  servizio  di guerra in reparti
operanti.
  Non  si  considerano  reparti operanti quelli che furono dichiarati
tali  soltanto  per  essere destinati a speciali servizi, o designati
per   particolari   impieghi,   a  meno  che  siano  stati  impegnati
effettivamente  in  azioni  di  combattimento e per il periodo in cui
tali azioni ebbero luogo.
  Si   presumono   dipendenti   da  causa  di  servizio  le  malattie
epidemico-contagiose  contratte  durante  la prestazione del servizio
militare in tempo di guerra.