Art. 20. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.