Art. 20.

  Con  le  norme  emanate in materia di pensione di guerra si intende
regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa
del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per
causa  di  fatti  di  guerra,  abbiano  riportato  ferite o contratto
infermita'  e,  in  caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di
terzi.