Art. 21.

  Le  pensioni,  gli  assegni  o  le indennita', di cui alla presente
legge,  sono  soggetti  alle  disposizioni  generali  concernenti  le
pensioni  civili  e  militari,  in  quanto non contrastino con quelle
della presente legge.
  Per  gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni
stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.