Art. 21. Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.