Art. 3.

  La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie,
riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico,
si  presumono  dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova
contraria.
  Non  spetta  mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che
il  militare  sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure
per  la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta
del Ministero militare.
  Tuttavia  le  pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti
in  via  provvisoria,  salvo  revoca  quando  il competente Ministero
dichiari  che  il  militare  cadde  prigioniero per circostanze a lui
imputabili.