Art. 4.

  Spetta  la  pensione,  l'assegno  o la indennita' di guerra, quando
sussistano  le  altre  condizioni  necessarie,  anche ai militari dei
Corpi  o  servizi  operanti  in  Paesi esteri o in Paesi militarmente
occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
  In  questo  capo  ha  sempre luogo la presunzione di cui al secondo
comma dell'art. 2.