Art. 5.

  Spetta  la  pensione,  l'assegno  o  la indennita' di guerra, anche
quando  l'invalidita'  o  la  morte  sia stata determinata da ferite,
lesioni  o  malattie,  riportate  od  aggravate per causa di servizio
attinente alla guerra.
  Sono  considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono
soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario
sviluppo  dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli
o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
  Sono  anche  considerati  attinenti  alla guerra i servizi resi dai
militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute,
in  tempo  di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi
di leva. In tali casi e' sempre necessario che i militari siano stati
sottoposti  a  servizi  particolarmente gravosi in rapporto alle loro
condizioni individuali.
  Il  servizio  prestato in uffici che non siano al seguito di truppe
operanti  non  si  considera  mai come servizio di guerra o attinente
alla  guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino
da azioni belliche.