Art. 6.

  Non  spetta  mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la
invalidita'  o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del
militare,  oppure  quando  derivino  da  fatti che non abbiano alcuna
relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
  In  ogni  caso  non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o
attinente   alla  guerra  le  infermita'  dovute  ai  comuni  fattori
etimologici,  che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate
o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.