Art. 9.

  Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai
sensi   dell'articolo   precedente,  i  cittadini  militarizzati  per
svolgere  un'attivita'  connessa  con  la  preparazione  e  la difesa
militare  o  con  la condotta della guerra in generale, ed in caso di
morte  i  loro  congiunti,  possono  conseguire  pensioni,  assegni o
indennita'  di  guerra,  soltanto quando trattisi di invalidita' o di
decesso derivanti da azioni belliche.