Art. 3. (Riassunzione del processo interrotto) Il testo dell'art. 299 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 299 (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 13-bis".