Art. 3. 
               (Riassunzione del processo interrotto) 
 
  Il testo dell'art. 299 del Codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente: 
  "Art.  299  (Morte  o   perdita   della   capacita'   prima   della
costituzione).  -  Se  prima  della  costituzione  in  cancelleria  o
all'udienza davanti  al  giudice  istruttore,  sopravviene  la  morte
oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di  una  delle
parti o del  suo  rappresentante  legale  o  la  cessazione  di  tale
rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai  quali
spetta  di  proseguirlo  si  costituiscano  volontariamente,   oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini
di cui all'art. 13-bis".