La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano  alle  lavoratrici
gestanti e puerpere che prestano la loro  opera  alle  dipendenze  di
privati datori di lavoro, comprese  le  lavoratrici  dell'agricoltura
(salariate,  braccianti  e   compartecipanti),   nonche'   a   quelle
dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato,  delle  Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri  Enti  pubblici  e  Societa'
cooperativistiche,  anche  se  socie  di  queste  ultime,  quando  da
disposizioni  legislative   e   regolamentari   sia   prescritto   un
trattamento inferiore a quello  stabilito  per  esse  dalla  presente
legge.