Art. 11. 
 
  E' fatto obbligo al datore di lavoro di  istituire  una  camera  di
allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i  figli
delle lavoratrici  dipendenti,  quando  nell'azienda  siano  occupate
almeno trenta donne coniugate di eta' non superiore ai 50 anni. 
  L'Ispettorato del  lavoro  puo'  disporre,  in  sostituzione  della
camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire
nelle  adiacenze  dei  locali   di   lavoro   un   asilo   nido   per
l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei  bambini,  di  eta'
non superiore ai  tre  anni,  delle  lavoratrici  dipendenti  e  puo'
inoltre  promuovere  l'istituzione  di  asili   nido   interaziendali
convenientemente ubicati. 
  L'Ispettorato  del  lavoro  puo'  esonerare  il  datore  di  lavoro
dall'obbligo  dell'istituzione  della  camera   di   allattamento   e
dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione  o
al finanziamento di asili nido interaziendali in  luoghi  convenienti
per le lavoratrici dipendenti.  L'esonero  suddetto  puo'  concedersi
anche quando le lavoratrici possono  usufruire  di  asili  gestiti  e
diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore  di  lavoro
contribuisca al finanziamento degli stessi. 
  Per il lavoro agricolo nelle zone  ove  esso  si  svolge  con  mano
d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del
lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili
nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori  di
lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potra' avvenire  o  nei
capoluoghi  dei  comuni,  o  nelle  frazioni   in   cui   si   svolge
prevalentemente il lavoro.