Art. 11. E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di eta' non superiore ai 50 anni. L'Ispettorato del lavoro puo' disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di eta' non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e puo' inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati. L'Ispettorato del lavoro puo' esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto puo' concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi. Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potra' avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.