Art. 13. 
 
  Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla  tutela
della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per  assicurare
la custodia dei bambini  durante  l'orario  di  lavoro  delle  madri,
secondo le disposizioni che saranno  impartite  dall'Ispettorato  del
lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei
requisiti didattici  per  l'assistenza  e  l'educazione  della  prima
infanzia.