Art. 2. 
 
  Con successiva legge sara' provveduto a dettare norme per la tutela
fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari  e
delle lavoratrici a domicilio che  prestano  lavoro  retribuito  alle
dipendenze di altri. 
  Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano,  intanto,
le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.