Art. 3. 
 
  Le lavoratrici di cui all'art.  1  non  possono  essere  licenziate
durante il periodo di gestazione, accertato da  regolare  certificato
medico, fino al  termine  del  periodo  di  interdizione  del  lavoro
previsto dall'art. 5, nonche' fino al compimento di un anno  di  eta'
del bambino. 
  Tale divieto non si applica nel caso: 
    a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta  causa
per la risoluzione del rapporto di lavoro; 
    b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice 
e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza
del termine per il quale e' stato stipulato. 
  In caso di malattia prodotta dallo stato  di  gravidanza  nei  mesi
precedenti il periodo di  divieto  di  licenziamento,  il  datore  di
lavoro e' obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali
e' applicabile il divieto stesso. 
 
------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  12  dicembre  1950,  n.  986,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.