Art. 4. 
 
  E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento  di  pesi  e  ai
lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni
vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione  della
presente  legge,  le  lavoratrici  di  cui  all'art.  1  durante   la
gestazione,  a  partire  dalla  presentazione  del   certificato   di
gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge,  e  per
tre  mesi  dopo  il  parto,  e  fino  a  sette  mesi  ove  provvedano
direttamente all'allattamento del proprio bambino. 
  Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il
quale e' previsto il divieto di cui al precedente comma.