Art. 5. 
 
  E' vietato adibire al lavoro le donne: 
    a) durante i tre mesi  precedenti  la  data  presunta  del  parto
indicata  nel   certificato   medico   di   gravidanza   se   addette
all'industria, e durante le otto settimane  precedenti  il  parto  se
addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie  il  periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei  settimane
precedenti la data presunta del parto; 
    b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto  il  periodo
successivo che precede il parto; 
    c) durante otto settimane dopo il parto.