Art. 5. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto; c) durante otto settimane dopo il parto.