Art. 6. 
 
  L'Ispettorato del lavoro puo' disporre il prolungamento di ciascuno
dei periodi di assenza dal  lavoro  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
dell'articolo  precedente,  per  un  ulteriore  periodo  di   assenza
obbligatoria fino a sei settimane,  quando  ritiene,  sulla  base  di
accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano
essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.