Art. 7. 
 
  Le lavoratrici,  alle  quali  e'  applicabile  il  divieto  di  cui
all'art. 5, nel caso di gravi  complicanze  della  gestazione  o  per
preesistenti forme morbose che si presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, hanno facolta' di  assentarsi  dal  lavoro
dal giorno  della  presentazione  del  certificato  medico  di  certa
gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.