Art. 8. 
 
  Alle lavoratrici di cui all'art. 1  spetta  l'assistenza  di  parto
dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il  trattamento  di
malattia, anche quando sia stato interrotto il  rapporto  di  lavoro,
purche' la gravidanza abbia avuto inizio  quando  tale  rapporto  era
ancora sussistente. 
  Le lavoratrici  gestanti  possono  sottoporsi  a  visite  sanitarie
periodiche  gratuite  a  cura  dell'Istituto  presso  il  quale  sono
assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facolta' di controllo.