Art. 8. Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purche' la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facolta' di controllo.