Art. 9. 
 
  Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici  madri  soggette  al
divieto previsto dall'art. 5 e che allattano  direttamente  i  propri
bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi  di  riposo
durante la giornata per provvedere all'allattamento. 
  Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18
e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per  la  tutela  del  lavoro
delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora  ciascuno
e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il
datore di  lavoro  non  abbia  messo  a  disposizione  la  camera  di
allattamento e l'asilo nido di cui all'art.  11,  oppure  gli  stessi
siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio  e
di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella
camera di allattamento o nell'asilo nido. 
  Quando invece il datore di lavoro abbia  messo  a  disposizione  la
camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di  riposo  sono  di
mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto  ad  uscire
dall'azienda.