Art. 2. (Notificazione di atti) Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, cosi' come stabilito dal l'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Quando la prossimita' del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale. Questi sospendera' precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attendera' le istruzioni.