Art. 2.
                       (Notificazione di atti)

  Ferma  restando  per  i  sequestri  e pignoramenti la notificazione
presso  il  Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito
ai  dipendenti  dello  Stato  in persona dell'ispettore generale capo
dell'ufficio  o  presso  la  Direzione  generale delle ferrovie dello
Stato  in  persona  del  direttore generale, cosi' come stabilito dal
l'art.  3  del  testo  unico  di  leggi  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  per  la
notificazione  di  qualsiasi  atto  o  provvedimento  processuale  si
osservano  le  norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle
disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello
Stato   e   sulla   rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  delle
Amministrazioni dello Stato.
  Quando  la  prossimita'  del pagamento della somma formante oggetto
del  sequestro  o  del  pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale
incaricato  di  tale  pagamento possa non ricevere tempestivamente le
istruzioni   dalla  competente  Amministrazione,  il  creditore  deve
notificare copia degli atti anche al detto ufficiale.
  Questi   sospendera'   precauzionalmente   il   pagamento   dandone
comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attendera'
le istruzioni.