Art. 3.
     (Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento)

  Gli   atti   di   sequestro   e  di  pignoramento  devono  indicare
l'emolumento che si vuol colpire.
  Non  si  possono  colpire  con  un  solo  atto emolumenti dovuti da
amministrazioni diverse.