Art. 5.
(Compiti  dell'Ispettorato  generale  per  gli atti di sequestro o di
                            pignoramento)

  Il  capo  dell'Ispettorato  generale  per  il credito ai dipendenti
dello  Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li
trasmette   ai   competenti   Ministeri   o   uffici  centrali  delle
Amministrazioni  ad  ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni
indicate  negli  articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le
opportune  istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il
giudizio  e  per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di
atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
  Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.