Art. 5. (Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento) Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.