Art. 6. (Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento) Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.