Art. 6.
(Effetti  della  riduzione  degli  emolumenti  gravati di sequestro o
                            pignoramento)

  Nei  casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del
testo  unico  l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a
ridurre  le  trattenute  nei  limiti consentiti dall'articolo stesso,
all'uopo  uniformandosi  alle  eventuali  istruzioni dell'Ispettorato
generale  per  il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione
generale delle ferrovie dello Stato.