Art. 2.

  La   dichiarazione   deve  indicare,  per  i  singoli  redditi,  la
specificazione  delle  fonti,  l'importo lordo, le spese detraibili e
l'importo  netto,  nonche',  agli  effetti dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri
titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.
  Le  dichiarazioni  sono  numerate  progressivamente  il  numero  e'
comunicato  al  presentatore. Sara' di pubblica ragione, negli uffici
distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle
dichiarazioni.
  Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
    1)   i   prestatori   di   opera   subordinata   aventi   redditi
esclusivamente  di  categoria  C/2,  che  nel loro complesso, ai fini
della imposta complementare, non superino le lire 600.000;
    2)   coloro   il  cui  reddito  complessivo  valutabile  ai  fini
dell'imposta  complementare  sul  reddito non supera le lire 240.000,
limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.
  Nulla  e' innovato in materia di valutazione del reddito dominicale
dei terreni e dei redditi agrari.