Art. 10.
 (Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello).

  I  giudici  popolari  delle  Corti  d'assise  di  appello,  oltre i
requisiti   stabiliti  nell'articolo  precedente,  devono  essere  in
possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado,
di qualsiasi tipo.