Art. 11. (Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare). L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.