Art. 11.
                (Carattere obbligatorio dell'ufficio
            - Condizione giuridica del giudice popolare).

  L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio.
  I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di
appello,  durante  il  tempo  della sessione in cui prestano servizio
effettivo,  sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto
e  ai  consiglieri  di  Corte di appello nell'ordine delle precedenze
nelle funzioni e cerimonie pubbliche.