Art. 12.
        (Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare).

  Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
    a)  i  magistrati  e,  in  generale, i funzionari in attivita' di
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
    b)  gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi
organo  di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di
servizio;
    c)  i  ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e
congregazione.