Art. 12. (Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare). Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.