Art. 2.
           (Istituzione delle Corti di assise di appello).

  In  ogni  distretto  di  Corte di appello sono istituite una o piu'
Corti  di  assise  di  appello,  che  giudicano sull'appello proposto
avverso  le  sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di
assise.