Art. 6.
            (Sedi delle Corti di assise e delle Corti di
          assise di appello e numero dei giudici popolari).

  Il  Governo  e'  delegato  a  stabilire,  entro  cinque  mesi dalla
pubblicazione  della presente legge, il numero delle Corti di assise,
quello  delle  Corti  di assise di appello, le loro rispettive sedi e
circoscrizioni  e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle
liste  generali  prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei
giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.
  La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di
assise  di appello e la loro circoscrizione potra' essere riesaminata
non  oltre  due  anni  dall'entrata in vigore del decreto legislativo
emanato a norma del comma precedente.