Art. 7.
                 (Convocazione delle Corti di assise
                e delle Corti di assise di appello).

  La  Corte  d'assise  e la Corte di assise di appello sono convocate
dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede
stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente.
  Lo  stesso primo presidente puo' ordinare con decreto motivato, che
la convocazione avvenga in altra sede del distretto.