Art. 8. (Nomina dei magistrati delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello). Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello. Con lo stesso decreto sono nominati altresi' un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello. Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.