Art. 8.
                (Nomina dei magistrati delle Corti di
             assise e delle Corti di assise di appello).

  Il  presidente  e  gli  altri  magistrati  che  compongono le Corti
d'assise  e  le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la  grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a
presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di
appello comprese nel distretto della Corte di appello.
  Con  lo  stesso  decreto  sono nominati altresi' un presidente e un
magistrato  supplenti  per  ogni  Corte di assise o Corte d'assise di
appello.
  Quando  anche  i  magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle
Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti
con  decreto  motivato  del  primo presidente della Corte di appello,
sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.