Art. 3.
             (Referendum abrogativo di leggi regionali)

  Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo
di  leggi  regionali, con le limitazioni e le modalita' stabilite per
il  referendum  abrogagativo  delle  leggi  dello Stato, salvo per il
numero   dei  richiedenti,  che  non  deve  essere  inferiore  ad  un
venticinquesimo  degli  iscritti  nelle  liste  elettorali dei comuni
della  Regione,  relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
  La  proposta  di  referendum  e'  approvata  se ha partecipato alla
votazione  la  maggioranza  degli aventi diritto e se e' raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.